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h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 381)
Regolamento di esecuzione per l'erogazione di contributi per fondi di compensazione delle istituzioni assistenziali, ai sensi dell'articolo 23/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche

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1)
Pubblicato nel B.U. 16 dicembre 1997, n. 58.

Art. 1 (Enti interessati)

(1)Sono ammessi a contributo enti e associazioni che svolgono attività senza scopo di lucro sul territorio provinciale e che tutelano, in base al loro statuto, interessi delle residenze per anziani, nonché delle strutture assistenziali gestite dalle aziende pubbliche di servizi alla persona.

(2)  Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 possono presentare domanda di contributo all’Ufficio provinciale Anziani e distretti sociali se sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. gestione di un fondo di compensazione per la copertura delle spese straordinarie del personale delle residenze per anziani pubbliche, nonché delle strutture assistenziali gestite dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, con apposito capitolo d’entrata e di spesa previsto in bilancio e relativo conto bancario vincolato;
  2. istituzione di una commissione di controllo che verifica la corretta gestione del fondo ed esprime in particolare un parere obbligatorio sulla previsione delle spese e sul rendiconto consuntivo annuale. La commissione può inoltre effettuare delle ispezioni. Essa è composta da una persona in rappresentanza della Giunta provinciale, con funzione di presidente, da due persone in rappresentanza del Consorzio dei Comuni dell’Alto Adige e da due persone in rappresentanza dell’Associazione delle Residenze per Anziani dell’Alto Adige;
  3. regolamento del fondo, che disciplina i versamenti delle residenze per anziani e delle strutture assistenziali gestite dalle aziende pubbliche di servizi alla persona nonché le relative liquidazioni e altre gestioni finanziarie.2)
2)
L'art 1 è stato prima sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 22 maggio 2006, n. 25, e poi dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 29 gennaio 2015, n. 4
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