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i) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 giugno 1997, n. 191)
Regolamento in materia di contributi per soggiorni formativi fuori provincia

1)

Pubblicato nel B.U. 1° luglio 1997, n. 29.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione dei contributi finanziari alle persone residenti in provincia che per motivi di formazione, aggiornamento o specializzazione professionale si rechino in altra provincia o all'estero in esecuzione dell'articolo 7 della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 15.

(2) Il contributo è volto a coprire parzialmente le spese connesse con il soggiorno formativo come in particolare le spese di viaggio, il costo per vitto ed alloggio, le spese per l'acquisto di libri e materiale didattico, nonché eventuali tasse di iscrizione. Sono ammesse a contribuzione esclusivamente le spese strettamente collegate con il soggiorno formativo e che sono da considerarsi necessarie ed eque in relazione al programma formativo.

Art. 2 (Criteri di valutazione e di commisurazione del contributo)

(1) I contributi il cui ammontare è determinato sulla base dei criteri di cui al comma 2 coprono una quota non inferiore al 20% e non superiore all'80% della spesa ritenuta necessaria ed equa.

(2) Nella determinazione dell'ammontare si tiene conto in particolare:

  • a)  della condizione patrimoniale e di reddito dell' interessato e dei suoi parenti di primo grado;
  • b)  della rilevanza che il risultato formativo assume per gli interessi economici, culturali o sociali della provincia.

(3) La condizione patrimoniale e di reddito di cui al comma 2, lettera a), è giudicata sulla base delle dichiarazioni d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1. Nessun contributo spetta a chi supera il limite massimo di reddito o di patrimonio posto per l'assistenza scolastica.

(4) L'interesse economico, culturale o sociale della provincia di cui al comma 2, lettera b) è valutato, a sua propria discrezione, dalla commissione consultiva di cui all'articolo 9 della legge (in seguito chiamata commissione consultiva) sulla base delle informazioni fornite dall'interessato in merito all'iniziativa ed agli obiettivi formativi. La sussistenza di un siffatto interesse minimo è condizione inderogabile per la concessione del contributo.

Art. 3 (Procedimento)

(1) Al fine di ottenere il contributo va presentata apposita domanda alla Ripartizione Artigianato dell'amministrazione provinciale. La domanda deve contenere una dettagliata descrizione dell'iniziativa nonché degli obiettivi formativi e professionali perseguiti dall'interessato e va corredata:

  • a)  di una distinta dettagliata della spesa connessa con l' iniziativa,
  • b)  dell' ultima dichiarazione IRPEF, nonché della dichiarazione ICI dell'interessato stesso e dei suoi parenti di primo grado,
  • c)  del certificato di residenza dell' interessato o relativa autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(2) La Ripartizione Artigianato, accertata la completezza della domanda ed esaminata la stessa sotto un profilo formale, richiede, se è necessario, un parere da parte della Ripartizione competente in materia, relativo ad offerte formative in provincia, che siano equivalenti o simili e lo trasmette alla segreteria della Commissione consultiva.

(3) A conclusione dell'iniziativa formativa l'interessato produce alla Ripartizione competente la necessaria documentazione sul risultato formativo, nonché sulla spesa complessivamente sostenuta. Tale documentazione insieme al parere della Commissione consultiva costituisce la base per l'atto di concessione del contributo, nonché per la sua successiva liquidazione.

(4) A dimostrazione del risultato formativo di cui al comma 3 vanno prodotti certificati di frequenza, attestati d'esame ed altra documentazione atta a rendere evidente tale risultato. La Commissione consultiva, in sede di parere, indica la specifica documentazione che al riguardo deve essere prodotta. Essa, inoltre, ha facoltà di ridurre il contributo o di revocarlo per intero qualora l'obiettivo formativo, per motivi imputabili all'interessato, sia stato raggiunto solo parzialmente o addirittura non raggiunto.

(5) La domanda di contributo, in via eccezionale, può essere presentata anche a conclusione dell'iniziativa formativa qualora la tardiva presentazione viene motivata con argomenti plausibili. In tale ipotesi la domanda va corredata in maniera definitiva di tutta la documentazione necessaria per la concessione stessa e la liquidazione del contributo.

Art. 4 (Parere della Commissione consultiva)

(1) La commissione consultiva, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, compie un esame di merito delle domande e si esprime sul loro accoglimento o non, nonché sull'ammontare del contributo. Il parere della commissione viene comunicato direttamente all'interessato da parte della Ripartizione competente.

(2) In sede di esame della domanda la Commissione consultiva verifica inoltre se vi esistono in provincia delle offerte formative che per qualità e contenuto siano corrispondenti a quella oggetto della domanda. Nell'ipotesi di offerte corrispondenti il contributo viene negato. Ove invece esistessero delle offerte non pienamente corrispondenti ma comunque assimilabili, di ciò si tiene conto nella determinazione dell'ammontare del contributo.

(3) La Commissione consultiva è convocata periodicamente dal suo presidente che a sua volta fissa la data di convocazione in maniera tale che nessuna domanda rimanga inevasa per oltre 60 gg.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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