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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1997, n. 111)
Regolamento sull'abbigliamento di servizio del personale provinciale

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Abbigliamento di lavoro:

A) Addetti a servizi all'esterno:

  • a)  1 giacca a vento pesante di media lunghezza - durata di utilizzo: almeno 2 anni
  • b)  1 giacca a vento leggera - durata di utilizzo: almeno 2 anni
  • c)  1 paio di scarpe da montagna leggere - durata di utilizzo: almeno 1 anno
  • d)  1 paio di scarponi da montagna - durata di utilizzo: almeno 2 anni
  • e)  1 paio di guanti per l' inverno - durata di utilizzo: almeno 1 anno
  • f)  1 mantello da pioggia in plastica, lungo con cappuccio - durata di utilizzo: almeno 3 anni
  • g)  1 paio di stivali - durata di utilizzo: almeno 1 anno
  • h)  3 tute da lavoro - durata di utilizzo: almeno 1 anno

La giacca a vento pesante e quella a vento leggera di cui alle lettere a) e b) possono essere accorpate per il personale cantoniere in un unico capo con imbottitura estraibile ed indossabile separatamente.

Su richiesta può essere assegnato a tale personale un copricapo estivo e uno per la pioggia.

L'abbigliamento di lavoro dei cantonieri è di colore arancione con bande rifrangenti.

In ogni cantiere sono messi a disposizione pantaloni di plastica per interventi in caso di pioggia e tute per lavori particolari.

B) addetti a servizi al coperto

  • a)  3 tute da lavoro o camici - durata di utilizzo: almeno 2 anni

Al personale addetto a servizi all'esterno e al coperto può essere assegnato, in caso di necessità, in parte anche l'abbigliamento di lavoro di cui alla lettera A).

Personale addetto a servizi con specifici pericoli di lesioni personali:

oltre all'abbigliamento previsto alle lettere A) e B), secondo il fabbisogno:

  • a)  2 paia di guanti antinfortunistici - durata di utilizzo: almeno 2 anni
  • b)  1 paio di calzature antinfortunistiche - durata di utilizzo: almeno 2 anni
  • c)  1 elmetto protettivo - durata di utilizzo: almeno 2 anni
  • d)  1 paio di stivali in gomma - durata di utilizzo: almeno 3 anni
1)
Pubblicato nel B.U. 6 maggio 1997, n. 21.
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