Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 22 aprile 1997, n. 19.
(1) Il corso di diploma per fisioterapista ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ai sensi dell'articolo 11/ter del decreto- legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito con la legge 21 giugno 1995, n. 236 ed il rilascio del titolo di "Fisioterapista".
(2) Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, ai sensi del D.M. 14.09.1994, n. 741.