Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 22 aprile 1997, n. 19.
(1) In sede di prima applicazione il personale docente e i coordinatori sono individuati tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 dalla Giunta provinciale o dall'ente cui la gestione della Scuola è affidata secondo le modalità dell'articolo 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.