Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 22 aprile 1997, n. 19.
(1) Il corso di diploma di podologo ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ai sensi dell'articolo 11/ter del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, ed il rilascio del titolo di "Podologo".
(2) Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di trattare direttamente, nel rispetto della normativa vigente, le patologie del piede, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 666.