(1) Salvo quanto disposto ai commi 2, 3 e 4, i locali destinati all'attività ricettiva devono essere conformi agli standards igienico-sanitari delle abitazioni civili.
(2) Le camere devono avere una superficie minima, escluso l'eventuale locale bagno annesso, di nove metri quadrati per le camere ad un letto e di dodici metri quadrati per le camere a due letti. Per ogni ulteriore letto tale ultima superficie è aumentata di quattro metri quadrati, arrotondandosi la frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati all'unità.
(3) Gli appartamenti devono avere una superficie minima, comprensiva del locale bagno e della cucina o del posto di cottura, di 23 metri quadrati, se utilizzati da non più di una persona. Per ogni ulteriore persona tale superficie è aumentata di cinque metri quadrati. In ogni caso la superficie minima delle camere non può essere inferiore a quella prevista dal comma 2.6)
(4) In deroga ai limiti di superficie di cui ai commi 2 e 3, può essere aggiunto un letto per un bambino di età inferiore ai dodici anni e nel caso di comitive organizzate dalla scuola dell'obbligo.