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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale27 agosto 1996, n. 321)
Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali

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1)
Pubblicato nel B.U. 1° ottobre 1996, n. 44.

Art. 1/ter (Classificazione delle aziende agrituristiche)

(1)  Le aziende che svolgono attività agrituristica ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e sono iscritte nell’elenco comunale degli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche previsto dall’articolo 8, comma 4, della stessa legge, possono utilizzare l’apposito simbolo floreale e la denominazione “agriturismo” per dare ospitalità stagionale in edifici siti sul fondo dell'azienda agricola, qualora siano state classificate secondo i criteri e le modalità contenuti nei seguenti commi. A tal fine le aziende agricole sono classificate in cinque categorie contrassegnate da uno a cinque fiori, i cui simboli sono riprodotti nell’allegato.

(2)  In un’azienda agricola classificata ai sensi del comma 1 possono essere offerte sia camere che appartamenti. In tal caso l’azienda è denominata azienda mista. Tutte le unità abitative sono sottoposte a valutazione qualitativa dell’arredamento e ricevono un punteggio. L’unità abitativa che ottiene il punteggio più basso funge da base di riferimento per la valutazione dell’azienda.

(3)  Nella classificazione delle aziende agrituristiche si tiene conto del punteggio complessivamente ottenuto sulla base del catalogo dettagliato dei criteri con riferimento alla qualità riscontrata in tre diversi ambiti:

  1. qualità dell’azienda agricola;
  2. qualità dell’arredamento;
  3. qualità del servizio (ricettivo) offerto.

(4)  Il catalogo dettagliato dei criteri con indicazione dei relativi punteggi per la classificazione delle aziende agrituristiche di cui al comma 1 ed il punteggio minimo da raggiungere a livello qualitativo in ciascuno dei tre ambiti suindicati per l’assegnazione dei fiori sono stabiliti dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale competente per l’agricoltura, sentita l’organizzazione provinciale più rappresentativa della categoria professionale degli agricoltori. Il relativo decreto è pubblicato nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano.

(5)  Nella categoria “un fiore” rientrano le aziende in possesso dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione nell’elenco comunale degli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche.

(6)  Nella categoria "due fiori" rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa dei tre ambiti di cui al comma 3 ottengono una media di due fiori.

(7)  Nella categoria "tre fiori" rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa dei tre ambiti di cui al comma 3 raggiungono la media di tre fiori, purché in ciascun ambito ottengano almeno due fiori.

(8)  Nella categoria "quattro fiori" rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa di ciascuno dei tre ambiti di cui al comma 3 ottengono almeno quattro fiori e rispondono inoltre ai seguenti requisiti:

  1. l’azienda deve disporre di un angolo vendita o di una bottega del maso con almeno tre prodotti dell’azienda conservabili e trasportabili ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, o, in alternativa, offrire per tutto l’anno la prima colazione con almeno quattro prodotti dell’azienda. I prodotti dell’azienda sono quei prodotti che rispondono ai requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10;
  2. un familiare deve essere a disposizione degli ospiti come interlocutore durante tutta la giornata, senza che debbano essere interrotti i processi produttivi all’interno dell’azienda agricola.

(9)  Nella categoria "cinque fiori" rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa di ciascuno dei tre ambiti di cui al comma 3 ottengono cinque fiori e rispondono inoltre ai seguenti requisiti:

  1. le stanze da letto devono essere arredate con pavimenti in legno;
  2. gli ospiti devono avere la possibilità di partecipare tutto l’anno alla vita ed all’attività produttiva dell’azienda agricola;
  3. l’azienda deve disporre di un angolo vendita o di una bottega del maso con almeno quattro prodotti dell’azienda conservabili e trasportabili ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, e offrire per tutto l’anno la prima colazione con almeno sei prodotti dell’azienda;
  4. un familiare deve essere a disposizione degli ospiti come interlocutore durante tutta la giornata, senza che debbano essere interrotti i processi produttivi all’interno dell’azienda agricola.

(10)  Tutte le camere e tutti gli appartamenti per ferie delle aziende classificate nelle categorie da “due fiori” a “cinque fiori” devono inoltre disporre di una stanza da bagno a sé stante, riscaldabile e dotata di doccia o vasca da bagno, toilette ed acqua calda corrente durante l’intera giornata.

(11)  La domanda di classificazione va presentata alla ripartizione provinciale competente per l’agricoltura. L’Ufficio Edilizia rurale effettua la classificazione sulla base del catalogo dettagliato dei criteri rilevato e compilato per ogni singola azienda. La Giunta provinciale può delegare il compito di effettuare i rilevamenti presso le aziende agricole all’organizzazione provinciale più rappresentativa degli agricoltori, previa stipula di apposita convenzione.

(12)  L’azienda può richiedere una nuova classificazione solo decorsi sei mesi dalla classificazione precedente.

(13)  La Giunta provinciale autorizza l’uso di cartelli distintivi uniformi, raffiguranti il simbolo floreale corrispondente alla categoria di appartenenza. Solo le aziende iscritte negli elenchi comunali degli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche possono esporre il cartello distintivo corrispondente alla loro classificazione. È vietato l’utilizzo di altri simboli di classificazione riguardanti l’attività ricettiva. 4) 

4)
L'art. 1/ter è stato inserito dall'art. 1 del D.P.G.P. 25 agosto 1998, n. 24, sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 9 febbraio 2005, n. 5, e dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 13, e dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 16 settembre 2013, n. 26.