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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale27 agosto 1996, n. 321)
Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali

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1)
Pubblicato nel B.U. 1° ottobre 1996, n. 44.

Art. 1/bis (Classificazione delle camere e degli appartamenti)

(1)  Le camere e gli appartamenti ammobiliati per ferie di cui all’articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, sono classificati, in base alla loro qualità in specifici ambiti, in cinque categorie contrassegnate da un minimo di un sole ad un massimo di cinque soli, il cui simbolo è riprodotto in allegato.

(2)  Le aziende classificate ai sensi del comma 1 possono offrire camere ed appartamenti per ferie. Tali aziende sono denominate esercizi misti. La qualità viene rilevata in ambiti specifici in tutte le unità abitative e valutata con un punteggio. L'unità abitativa che ottiene il punteggio più basso funge da base di riferimento per la valutazione dell’azienda.

(3)  Nella classificazione di cui al comma 1 si tiene conto del punteggio complessivo ottenuto nei due ambiti specifici concernenti:

  1. la qualità della struttura e dell’arredamento;
  2. la qualità del servizio offerto.

(4)  La direttrice o il direttore della ripartizione provinciale competente in materia di turismo determina con decreto, da pubblicarsi nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano, il catalogo dei criteri di valutazione per classificare le aziende di cui al comma 1, con indicazione del relativo punteggio.

(5)  Nella categoria "un sole" rientrano le aziende in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, per svolgere l’attività ricettiva.

(6)  Nella categoria "due soli" rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa degli ambiti di cui al comma 3 ottengono la media di due soli.

(7)  Nella categoria "tre soli" rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa degli ambiti di cui al comma 3 raggiungono la media di tre soli, purché in ciascun ambito ottengano almeno due soli.

(8)  Nella categoria "quattro soli" rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa di entrambi gli ambiti di cui al comma 3 ottengono quattro soli.

(9)  Nella categoria "cinque soli" rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa di entrambi gli ambiti di cui al comma 3 ottengono cinque soli.

(10)  Tutte le camere e tutti gli appartamenti per ferie delle categorie da “due soli” a “cinque soli” devono inoltre disporre di una stanza da bagno a sé stante, riscaldabile e dotata di doccia o vasca da bagno, toilette ed acqua calda corrente durante l’intera giornata.

(11)  La domanda di classificazione va presentata all'Area funzionale turismo della Provincia, la quale procede alla classificazione delle aziende sulla base del catalogo dei criteri di cui al comma 4. La classificazione è comunicata all'affittuario privato di camere e di appartamenti per ferie, al comune ed all'associazione turistica territorialmente competente.

(12)  L’azienda può richiedere una nuova classificazione solo decorsi sei mesi dalla classificazione precedente.

(13)  La Giunta provinciale autorizza l'uso di cartelli distintivi uniformi, raffiguranti il simbolo del sole. È vietato l'utilizzo di altri simboli di classificazione. 3) 

3)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 1 del D.P.G.P. 20 agosto 1997, n. 27, e sostituito prima dall'art. 1 del D.P.P. 9 febbraio 2005, n. 5, e poi dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 16 settembre 2013, n. 26.