Pubblicato nel B.U. 26 marzo 1996, n. 15.
(1) I distributori di carburante che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in funzione, devono essere adattati alle disposizioni di cui al presente decreto entro il 1° luglio 2000. Nel caso di un volume di vendita di benzine superiore al milione di litri, il termine di adeguamento è di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.5)
(2) Prima della realizzazione dei lavori di cui all'articolo 1, dovrà essere effettuata la comunicazione di cui all'articolo 77, comma 3/ter, del decreto del Presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9.
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 29 marzo 2000, n. 13.