(1) La domanda per un rapporto di lavoro a tempo parziale del personale insegnante di ruolo ed equiparato è da presentarsi entro il mese di febbraio antecendente l'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce. Per il personale non di ruolo la relativa domanda è da presentarsi entro il termine previsto per l'inserimento in graduatoria ai fini del conferimento di incarichi annuali.
(2) Il direttore preposto valuta la domanda tenendo conto dell'orario d'obbligo settimanale di insegnamento della singola materia o del raggruppamento di materie e della disponibilità di personale supplente e la trasmette, in caso di parere favorevole, tramite la propria ripartizione alla Ripartizione del personale.
(3) in caso di più domande per lo stesso posto viene formata un'apposita graduatoria per ogni direzione scolastica e materia d'insegnamento, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'allegato 1. Non trova applicazione la limitazione dei posti di cui all'articolo 3.
(4) Il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere modificato nel corso dell'anno scolastico, salvo che per sopraggiunte esigenze di servizio; tale modifica è comunque subordinata al consenso del personale interessato e all'assenza di personale supplente. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è tacitamente prorogato di anno scolastico in anno scolastico qualora non ne venga data disdetta da parte del personale entro il mese di febbraio o da parte dell'amministrazione entro il mese di giugno.
(5) La durata minima degli orari di insegnamento su posti a tempo parziale non può essere inferiore al trenta per cento del limite massimo dell'orario d'obbligo settimanale a tempo pieno, fatti salvi i principi della funzionalità dei servizi, della inseparabilità della singola materia o di determinati raggruppamenti di materie.
(6) Rimangono salvi gli obblighi connessi alla funzionalità degli organi collegiali, alla frequenza dei corsi di formazione e all'aggiornamento nei limiti previsti per il personale a tempo pieno.