Pubblicato nel B.U. 9 gennaio 1996, n. 2.
(1) Ai fini del presente regolamento è considerato rapporto di lavoro a tempo parziale:
(2) Nell'ambito dei servizi scolastici è considerato rapporto di lavoro a tempo parziale il rapporto di servizio con un numero di ore di insegnamento o di impiego corrispondente a non meno del trenta per cento del limite massimo dell'orario previsto per il corrispondente personale a tempo pieno. Per il personale dei ruoli dell'amministrazione scolastica valgono le disposizioni del comma 1.
(3) L'orario di lavoro del personale a tempo parziale viene arrotondato in modo uniforme per difetto o per eccesso all'ora piena.]3)
Vedi l'art. 28, comma 1, lettera a), del contratto collettivo 24 novembre 2009.