(1) La stipulazione di contratti aventi ad oggetto forniture e servizi d'importo stimato compreso tra euro 100.000,00 e la soglia d'applicazione delle direttive comunitarie 93/36/CE e 92/50/CE ai sensi del comma 17 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, è promossa con provvedimento del direttore di ripartizione competente, con il quale è altresì effettuato il relativo impegno di spesa e disposta la pubblicazione sulla pagina degli appalti della rete civica della provincia autonoma di Bolzano di apposito avviso secondo le modalità di cui all'articolo 7 del presente provvedimento.
(2) L'avviso di cui al comma 1 contiene:
(3) Le lettere d'invito contengono gli elementi di cui all'articolo 3, comma 2.8)