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b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 251) 2)
Regolamento in materia di procedure negoziate e d'acquisti e servizi in economia

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1)
Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1995, n. 31.
2)
Il titolo è stato prima sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57, e poi così modificato dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 14 aprile 2015, n. 8.

Art. 12  (Servizio economale)

(1)I servizi di cassa che possono essere gestiti da parte dell'economato e degli altri uffici periferici e centrali in quanto specificatamente competenti in base al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, e dalle altre strutture organizzative della Provincia, concernono:

  1. riscossioni:
    1. di sanzioni amministrative pecuniarie per contravvenzioni o infrazioni alle leggi o ai regolamenti vigenti;
    2. di diritti per prestazioni ed analisi presso laboratori, gabinetti scientifici o istituti provinciali;
    3. di diritti di segreteria, di costi per il rilascio di copie fotostatiche o su supporto magnetico di documenti ed elaborati tecnici di qualsiasi genere, nella misura fissata con apposito regolamento;
    4. di diritti per concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altro atto il cui rilascio sia subordinato al pagamento degli stessi dalle leggi o dai regolamenti vigenti;
    5. di proventi derivanti dalla vendita di oggetti, mobili fuori uso e di materiale di magazzino;
    6. di ogni altra somma secondo i casi previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti;
  2. pagamenti:
    1. di spese postali, telegrafiche, telefoniche, di acquisto di valori bollati e di spedizione a mezzo servizio postale o corriere;
    2. di imposte, tasse, diritti, contributi e canoni obbligatori dovuti per disposizioni di legge;
    3. di spese per oneri contrattuali e legali, di registrazione e visure, spese di notifica e legali di modesta entità;
    4. di indennità di missione al personale provinciale e indennità ai membri della Giunta provinciale;
  3. pagamenti di non rilevante entità, ovvero fino a un importo massimo di 10.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, necessari per sopperire con immediatezza e urgenza a esigenze funzionali dell’amministrazione:
    1. di libri, giornali, riviste, pubblicazioni, abbonamenti vari, nonché materiale didattico di ogni tipo;
    2. di stampati, modulistica, cancelleria e materiale d’ufficio;
    3. di spese per pubblicità e diffusione di bandi e manifesti;
    4. di spese per riparazioni, manutenzioni, pedaggi, parcheggio e noleggio di veicoli, nonché per l’acquisto di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
    5. di spese per l’acquisto e la manutenzione di abbigliamento di servizio e indumenti di lavoro;
    6. di spese per l’acquisto, riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine e attrezzature per ufficio, nonché di attrezzature ed impianti di telecomunicazione;
    7. di servizi di facchinaggio e relative attrezzature, per trasporto di materiali, per imballaggio e magazzinaggio;
    8. di spese per pulizie straordinarie, disinfestazione e acquisto di relativo materiale per lo smaltimento di rifiuti speciali;
    9. di spese per cerimonie, ricevimenti, onoranze, attività di rappresentanza, relazioni istituzionali ed altro;
    10. di provviste di generi alimentari, derrate alimentari, vettovaglie, vasellame, suppellettili e attrezzature varie da cucina;
    11. di spese per le quali è necessario corrispondere specifiche anticipazioni di cassa;
    12. di altre spese necessarie per fronteggiare necessità urgenti e per soddisfare fabbisogni correnti.

(2)  Gli importi riscossi di cui al comma 1, lettera a), sono versati alla cassa provinciale in base a reversali di incasso emesse dalla Ripartizione provinciale Finanze e imputati ai singoli capitoli di entrata del bilancio provinciale.

(3)  L’utilizzo del sistema telematico di acquisto di cui all’articolo 6/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche è facoltativo per le spese economali di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e lettera c), che non superano l’importo massimo di 1.500,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

(4)  Fermi restando gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalle norme vigenti, alle spese economali di cui al comma 1, lettere b) e c), non si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche. 24)

24)
L'art. 12 è stato prima modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 24 settembre 1998, n. 27, e poi sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 14 aprile 2015, n. 8.
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