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l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 91)
Regolamento sui servizi essenziali da garantire in caso di sciopero del personale provinciale

1)

Pubblicato nel B.U. 9 agosto 1994, n. 36.

CAPO I
Norme generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento si applica al personale del comparto dell'amministrazione provinciale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17, ed ha per oggetto le modalità di svolgimento del diritto di sciopero e le misure atte a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10.

Art. 2 (Preavviso dello sciopero)

(1) Al fine di consentire all'amministrazione di appartenenza di informare gli utenti, di organizzare i servizi indispensabili ed allo scopo ulteriore di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, lo sciopero deve essere preannunciato all'amministrazione almeno 15 giorni prima. Nel preavviso devono essere indicate la durata dello sciopero e le singole categorie di personale interessate.

(2) In caso di sciopero generale nazionale, che interessa tutto il mondo del lavoro, non è richiesto il preavviso di cui al comma 1. Se lo sciopero nazionale è limitato al pubblico impiego, le organizzazioni sindacali del personale provinciale possono aderire allo sciopero mediante apposito preavviso, da recapitare all'amministrazione entro il secondo giorno successivo al preavviso dello sciopero nazionale e comunque almeno 13 giorni prima dello sciopero.

(3) L'amministrazione è tenuta a comunicare agli utenti a mezzo della stampa almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero quali servizi ne siano coinvolti e quali servizi alternativi vengano predisposti.

Art. 3 (Scioperi di breve durata)

(1) Nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 6, gli scioperi di durata inferiore all'orario di servizio giornaliero sono ammessi solamente qualora l'inizio o la fine dello sciopero coincidano con l'inizio o con la fine dell'orario di funzionamento del servizio.

Art. 4 (Trattenute per scioperi brevi)

(1) Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

(2) In caso di sciopero di breve durata, che produca effetti maggiori o più prolungati rispetto al periodo di interruzione del lavoro, la trattenuta si applica per l'intera giornata lavorativa, sentite le organizzazioni sindacali.

(3) Per il personale insegnante della formazione professionale e della formazione professionale agricola, la trattenuta di cui al comma 1 è aumentata per ogni ora di insegnamento teorico per il coefficiente 1,9 e per ogni ora di insegnamento pratico per il coefficiente 1,46.

Art. 5 (Tentativo di composizione del conflitto a livello provinciale)

(1) Contemporaneamente al preavviso sullo sciopero, le organizzazioni sindacali comunicano all'amministrazione una proposta per la composizione del conflitto. Il presente comma non si applica agli scioperi di cui all'articolo 2, comma 2.

(2) L'amministrazione è tenuta a comunicare entro i successivi cinque giorni alle organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero se intende aderire alla proposta.

CAPO II
Norme di garanzia per il funzionamento dei servizi essenziali

Art. 6

(1) Sono considerati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, servizi essenziali:

  • a)  la protezione civile e il servizio provinciale radiocomunicazioni;
  • b)  i servizi di protezione ambientale;
  • c)  il servizio antincendi;
  • d)  l' istruzione pubblica, compresi gli asili nido e le scuole materne;
  • e)  il servizio trasporti;
  • f)  il servizio di custodia del patrimonio provinciale;
  • g)  la sorveglianza idraulica dei corsi d' acqua nel periodo delle piene;
  • h)  il servizio informazioni sulla viabilità;
  • i)  il servizio stradale;
  • j)  il servizio di vigilanza nei convitti provinciali;
  • k)  il pagamento delle prestazioni di assistenza sociale e degli stipendi;
  • l)  i servizi di reperibilità.

(2) Il personale addetto ai servizi di cui al comma 1 è tenuto, se intende esercitare il diritto di sciopero, ad informare il servizio di appartenenza entro le ore 11 del giorno lavorativo precedente lo sciopero, salvo i diversi preavvisi previsti dagli articoli seguenti.

(3) Il personale addetto ai servizi di reperibilità deve astenersi dallo sciopero.

Art. 7 (Protezione civile e servizio provinciale radiocomunicazioni)

(1) Il personale tecnico addetto alla protezione civile e al servizio provinciale radiocomunicazioni deve astenersi dallo sciopero.

(2) Il personale amministrativo addetto ai servizi di cui al comma 1 può esercitare il diritto di sciopero nei seguenti limiti:

  • a)  in caso di sciopero che si protrae per più giornate lavorative, deve essere garantita la presenza di almeno un dipendente;
  • b)  in caso di calamità, lo sciopero del personale dei servizi operativi deve essere immediatamente interrotto.

Art. 8 (Protezione ambientale)

(1) Nei servizi di protezione ambientale va garantito il normale servizio di reperibilità e di vigilanza.

(2) In caso di calamità, lo sciopero deve essere immediatamente interrotto.

Art. 9 (Servizio antincendi)

(1) In caso di sciopero, il personale addetto ai servizi operativi del servizio antincendi deve essere presente sul posto di servizio ad eseguire gli interventi di soccorso tecnico urgente. Rimangono escluse le attività interne, il servizio aeroportuale ed i servizi a pagamento di qualsiasi natura, salvo le attività interne assolutamente indispensabili per assicurare gli interventi di soccorso urgente. Il tempo impiegato per le attività e gli interventi sopra indicati viene regolarmente retribuito. In caso di incidenti gravi e di calamità, lo sciopero deve essere immediatamente interrotto. Il personale addetto alla centrale operativa ed il comandante del corpo o, in sua assenza od impedimento, il suo sostituto devono astenersi dallo sciopero.

(2) Il personale amministrativo e tecnico non addetto ai servizi operativi, di cui al comma 1, può esercitare il diritto di sciopero nei seguenti limiti:

  • a)  in caso di sciopero che si protrae per più giornate lavorative, deve essere garantita la presenza di almeno il 20% del personale di cui al presente comma;
  • b)  in caso di incidenti gravi o di calamità, lo sciopero deve essere immediatamente interrotto.

Art. 10 (Istruzione pubblica, asili nido e scuole materne

(1) Nell'ambito degli asili nido e delle scuole materne il diritto di sciopero è limitato a tre intere giornate lavorative nell'arco dell'anno scolastico. Sono inoltre consentiti scioperi di breve durata a partire dalle ore 12 e fino ad un massimo di 21 ore nell'arco dell'anno scolastico.

(2) Per il personale insegnante ed equiparato delle scuole per la formazione professionale, per l'addestramento professionale agricolo e dell'assistenza scolastica a favore dei portatori di handicaps, il diritto di sciopero è limitato a tre giornate. È consentito, inoltre, lo sciopero di cinque mezze giornate, la mattina o il pomeriggio.

(3) La chiusura dei servizi di cui ai commi 1 e 2 non può superare tre intere giornate e 21 ore lavorative nell'arco dell'anno scolastico.

(4) Durante gli scrutini e gli esami finali il personale addetto deve astenersi dallo sciopero.

(5) Il personale insegnante ed equiparato è tenuto a comunicare la propria adesione allo sciopero alla direzione di appartenenza entro le ore 11 del giorno di insegnamento precedente a quello dello sciopero.

Art. 11 (Servizio trasporti)

(1) I servizi di trasporto di persone gestiti direttamente dalla Provincia devono garantire un collegamento sia di andata che di ritorno, la mattina e la sera.

Art. 12 (Servizio di custodia del patrimonio provinciale)

(1) I custodi possono esercitare il diritto di sciopero previa consegna delle chiavi ai competenti superiori. I custodi che svolgono anche indispensabili funzioni di vigilanza devono astenersi dallo sciopero.

(2) Il personale addetto al servizio di portineria dei palazzi provinciali per i quali è stato istituito il servizio di reperibilità deve astenersi dallo sciopero.

(3) Il personale di portineria ed i bidelli delle scuole devono astenersi dallo sciopero qualora al loro servizio sia collegato anche un indispensabile servizio di vigilanza dell'immobile scolastico.

Art. 13 (Sorveglianza idraulica dei corsi d'acqua)

(1) La sorveglianza idraulica dei corsi d'acqua è garantita attraverso il relativo servizio di reperibilità.

Art. 14 (Informazioni sulla viabilità)

(1) In caso di sciopero degli addetti al servizio informazioni sulla viabilità, deve essere garantita la presenza di un dipendente che assicuri le informazioni urgenti sul traffico.

Art. 15 (Servizio stradale)

(1) In caso di sciopero, entra in funzione il servizio di reperibilità previsto per le giornate non lavorative. In caso di interruzione del servizio di reperibilità per ragioni di servizio, è interrotto anche lo sciopero.

(2) In caso di calamità, lo sciopero è comunque interrotto.

(3) Qualora si rendano necessari lavori urgenti, indispensabili per ragioni di sicurezza stradale, ovvero quando si verifichi l'interruzione al traffico di una strada, il direttore dell'ufficio tecnico competente può, con atto formale, precettare personale scioperante.

Art. 16 (Servizio di assistenza in convitti e strutture abitative)

(1) Nei convitti provinciali, in caso di sciopero, deve essere garantito il servizio di vigilanza. Fino a 39 convittori il relativo servizio deve essere garantito da una persona ed a partire da 40 convittori da due persone. Lo stesso contingente di personale deve garantire il servizio di cucina.

(2) Nelle strutture abitative e nei laboratori protetti dei servizi sociali deve essere pienamente garantito, tramite il personale addetto ai servizi relativi, il servizio di assistenza a coloro che sono alloggiati permanentemente nelle strutture medesime, senza periodico rientro mensile presso familiari o parenti. In caso di sciopero di breve durata, deve comunque essere garantita, da parte del personale assegnato alle strutture abitative o ai laboratori protetti, l'assistenza a tutti coloro che alloggiano nelle strutture medesime.

(3) Il personale addetto alle strutture abitative dei servizi sociali e agli istituti assistenziali minorili deve avvertire l'amministrazione dell'adesione allo sciopero almeno quattro giorni prima dello stesso.

(4) Il personale addetto ai laboratori protetti deve avvertire l'amministrazione dell'adesione allo sciopero entro le ore 11 del giorno lavorativo precedente. L'esercizio del diritto di sciopero è consentito nei limiti indicati dall'articolo 10, commi 1 e 2.

Art. 17 (Pagamento delle prestazioni di assistenza sociale e degli stipendi)

(1) Nelle giornate in cui devono svolgersi le ultime operazioni per il pagamento degli stipendi e delle prestazioni di assistenza sociale, il personale coinvolto direttamente in tali operazioni deve astenersi dallo sciopero.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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