Pubblicato nel B.U. 9 agosto 1994, n. 36.
(1) I custodi possono esercitare il diritto di sciopero previa consegna delle chiavi ai competenti superiori. I custodi che svolgono anche indispensabili funzioni di vigilanza devono astenersi dallo sciopero.
(2) Il personale addetto al servizio di portineria dei palazzi provinciali per i quali è stato istituito il servizio di reperibilità deve astenersi dallo sciopero.
(3) Il personale di portineria ed i bidelli delle scuole devono astenersi dallo sciopero qualora al loro servizio sia collegato anche un indispensabile servizio di vigilanza dell'immobile scolastico.