Pubblicato nel B.U. 9 agosto 1994, n. 36.
(1) Nell'ambito degli asili nido e delle scuole materne il diritto di sciopero è limitato a tre intere giornate lavorative nell'arco dell'anno scolastico. Sono inoltre consentiti scioperi di breve durata a partire dalle ore 12 e fino ad un massimo di 21 ore nell'arco dell'anno scolastico.
(2) Per il personale insegnante ed equiparato delle scuole per la formazione professionale, per l'addestramento professionale agricolo e dell'assistenza scolastica a favore dei portatori di handicaps, il diritto di sciopero è limitato a tre giornate. È consentito, inoltre, lo sciopero di cinque mezze giornate, la mattina o il pomeriggio.
(3) La chiusura dei servizi di cui ai commi 1 e 2 non può superare tre intere giornate e 21 ore lavorative nell'arco dell'anno scolastico.
(4) Durante gli scrutini e gli esami finali il personale addetto deve astenersi dallo sciopero.
(5) Il personale insegnante ed equiparato è tenuto a comunicare la propria adesione allo sciopero alla direzione di appartenenza entro le ore 11 del giorno di insegnamento precedente a quello dello sciopero.