Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.
(1) Le associazioni ed istituzioni pubbliche o private di cui all'articolo 1 possono altresì beneficiare di contributi straordinari o di concorsi nelle spese per attività non rientranti nel programma annuale, ma promosse per far fronte a particolari situazioni operative o necessità che si presentano nel corso dell'anno.
(2) Le associazioni ed istituzioni pubbliche o private convenzionate ai sensi dell'articolo 11 della L.P. n. 69/1978, possono beneficiare di sovvenzioni straordinarie, per la copertura di eventuali disavanzi di gestione di comunità terapeutiche o di focolari residenziali, per l'assistenza anche solo diurna o notturna, o di altre strutture aventi finalità analoghe, sempreché sia comprovato che il disavanzo dipenda dalle minori entrate in conto rette in conseguenza di un calo delle presenze degli assistiti in misura non inferiore al 20% di quelle preventivate.