(1) Unitamente alla domanda di cui all'articolo 2, o con separata domanda, da presentarsi entro il mese di gennaio di ogni anno, le associazioni ed istituzioni pubbliche e private possono richiedere contributi in conto capitale per il riattamento o la manutenzione degli immobili adibiti a loro sedi o alla gestione delle attività di cui all'articolo 1, nonché per l'acquisto delle relative attrezzature ed arredamenti.
(2) Qualora le richiedenti non siano proprietarie degli immobili di cui al comma 1, né titolari di un diritto reale che gliene consenta l'uso, devono dimostrare con idonea documentazione di poter disporre dei beni stessi per un periodo non inferiore ad anni nove, con l'obbligo del proprietario, in caso di anticipata risoluzione del relativo contratto, di destinare gli immobili per il restante periodo, a richiesta dell'Amministrazione provinciale, per l'attivazione di analoghi servizi, anche da parte di terzi, pena la restituzione proporzionale del contributo erogato in relazione alla minore durata di effettivo utilizzo degli immobili per le attività di cui all'articolo 1.
(3) I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino all'ammontare massimo dell'ottanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, sulla base di una relazione del progettista o dell'impresa esecutrice dei lavori, o rispettivamente di preventivi di spesa redatti da ditte fornitrici degli arredamenti o delle attrezzature.
(4) I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni ed istituzioni pubbliche o private nel rispetto delle priorità e delle preferenze indicate nell'articolo 1, tenuto conto delle attività e dei servizi gestiti negli immobili oggetto della domanda di contributo.
(5) Il responsabile del procedimento è tenuto ad acquisire il parere dei competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici e di assistenza sociale, nei casi previsti dalla vigente normativa, qualora la domanda attenga alla costruzione, ampliamento o ristrutturazione di edifici.