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f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1994, n. 561)
Regolamento di esecuzione all'articolo 2 della legge provinciale 2 luglio 1993, n. 13, "Provvedimenti in materia di tutela del lavoro"

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1)
Pubblicato nel B.U. 10 gennaio 1995, n. 2.

Art. 2 (Criteri di valutazione)

(1) Nei limiti della disponibilità di bilancio sono preferite, in ordine decrescente e con l'osservanza dei corrispondenti criteri, le seguenti attività:

  • a)  Pubblicazioni per responsabili e direttori tecnici, nonché per personale specializzato nell' uso di energie, apparecchiature e materiali pericolosi:
    • -  esattezza della formulazione dal punto di vista scientifico, tecnico, giuridico; completezza della trattazione dell' argomento scelto; proprietà dell'uso delle lingue ufficiali della Provincia Autonoma;
    • -  utilità della pubblicazione in relazione alla bibliografia esistente;
    • -  soddisfazione di un' esigenza d'informazione espressa da gruppi qualificati;
  • b)  corsi di formazione ed aggiornamento per esperti della sicurezza e tutela del lavoro, nonché per conduttori, manutentori e montatori di gru e di apparecchi di sollevamento e trasporto:
    • -  i relatori devono avere titolo, qualificazione e competenza adeguati all' argomento trattato;
    • -  le iniziative devono avvenire in provincia di Bolzano o fare riferimento a problemi ed esigenze di prevalente interesse per la Provincia di Bolzano;
  • c)  studi, conferenze e convegni su temi specifici relativi alla tutela del lavoro:
    • -  gli autori e i relatori devono avere titolo, qualificazione e competenza adeguati all' argomento trattato;
  • d)  pubblicazioni di divulgazione generale:
    • -  le pubblicazioni devono rispondere a interessi e sollecitazioni o attirare l' attenzione della generalità dei cittadini o di gruppi significativi relativamente alla tematica della tutela del lavoro;
  • e)  mostre, esposizioni e cartelloni:
    • -  gli oggetti e le immagini esposti devono dimostrare o illustrare, mediante la descrizione di situazioni lavorative corrette o scorrette, la giusta applicazione delle norme di tutela del lavoro;
  • f)  traduzioni in una delle lingue ufficiali della Provincia di Bolzano:
    • -  le traduzioni di testi scientifici, tecnici, giuridici, amministrativi devono adottare il linguaggio corretto e appropriato in uso nell' area culturale della lingua in questione;
    • -  tutti i termini tecnici devono essere tradotti correttamente;
  • g) raccolta di dati rilevanti per la conoscenza di lavorazioni pericolose in provincia di Bolzano:
    • -  utilità dei dati per conoscere la presenza e la localizzazione di lavorazioni effettivamente o potenzialmente pericolose;
    • -   completezza, trattabilità e valore della raccolta dati per compiti istituzionali della Provincia;
    • -   grado di sgravio per l’Amministrazione provinciale in qualità di beneficiaria diretta o indiretta dei dati e dei cittadini come fornitori dei dati. 2)
2)
La lettera g) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 2 marzo 2018, n. 8.
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ActionActionArt. 2 (Criteri di valutazione)
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