(1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 2 luglio 1993, n. 13, le modalità per la concessione di contributi o sovvenzioni a privati, enti, società e associazioni per studi, manifestazioni, iniziative ed attività nel campo della sicurezza e tutela del lavoro nonché della sicurezza di macchine, impianti e apparecchiature.