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e) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 51)
Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, concernente l'incentivazione dell'assistenza scolastica ed il vincolo di destinazione

1)

Pubblicata nel B.U. 5 aprile 1994, n. 14.

Art. 1

(1) Per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 7 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, gli enti e le associazioni devono presentare una domanda alla competente ripartizione provinciale Scuola e Cultura.

(2) La domanda debitamente motivata e sottoscritta dal legale rappresentante degli enti deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  • a)  copia del progetto approvato dagli organi competenti con i disegni in scala 1:100, con l' indicazione grafica degli interventi costruttivi e completi di relazione tecnica dei relativi elementi di costo;
  • b)  il piano di finanziamento;
  • c)  una copia autentica della concessione edilizia, se prescritta;
  • d)  una copia del parere della ripartizione provinciale Beni culturali, se prescritto;
  • e)  la documentazione circa il vincolo di destinazione dei relativi immobili;
  • f)  una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti che non sono stati richiesti altri contributi per lo stesso fine.

(3) L'amministrazione provinciale può richiedere ulteriore documentazione, qualora fosse necessaria per l'istruttoria della domanda.

Art. 2

(1) Prima dell'erogazione del contributo, deve essere acquisito il parere tecnico-amministrativo ed economico dell'organo consultivo competente ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38. L'organo consultivo competente esamina la conformità del progetto dei lavori, per i quali è stato richiesto il finanziamento, alle disposizioni di legge vigenti, soprattutto quelle vigenti in materia di sicurezza nonché quelle vigenti in materia di ordinamento urbanistico di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e di tutela del paesaggio.

(2) Detto organo consultivo verifica inoltre la necessità degli interventi, l'adeguatezza delle perizie e dei preventivi di spesa presentati e se le spese preventivate e il relativo ammontare possono essere riconosciuti ammissibili.

Art. 3

(1) La Giunta provinciale approva il progetto e può concedere un contributo nella misura massima in conformità ai criteri fissati da essa, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, del novanta per cento della spesa ammissibile, come previsto dall'articolo 2 del presente regolamento.

(2) Il contributo concesso viene liquidato in una o più soluzioni, sulla base di rendiconti documentati, saldati e controfirmati dal legale rappresentante nonché dietro presentazione della documentazione comprovante l'annotazione del vincolo di destinazione.

Art. 4

(1) La durata del vincolo di destinazione è fissata dalla Giunta provinciale all'atto dell'erogazione del relativo contributo, in rapporto all'entità del contributo di cui all'allegato elenco A).

Art. 5

(1) La Giunta provinciale può autorizzare lo svincolo di destinazione dell'edificio, di cui al precedente articolo 4 su domanda dell'ente interessato. La domanda deve essere inoltrata alla competente ripartizione provinciale Scuola e Cultura.

(2) Le spese per la cancellazione del vincolo presso il libro fondiario sono a carico del proprietario del relativo immobile.

(3) L'obbligo di restituzione del contributo sussiste anche in caso di alienazione, locazione o cessione in uso a qualsiasi titolo dei rispettivi beni a terzi.

Art. 6

(1) Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e dell'articolo 7, comma 5, della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, la Giunta provinciale può concedere a favore degli enti di cui al precedente articolo 1 anche contributi per la gestione e per l'amministrazione ordinaria degli immobili destinati a collegi o convitti studenteschi e delle relative scuole ad essi annesse, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti.

(2) Per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e all'articolo 7, comma 5, della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, gli enti e le associazioni devono presentare una domanda alle competenti ripartizioni provinciali Scuola e Cultura.

(3) La domanda debitamente motivata e sottoscritta dal legale rappresentante degli enti deve essere corredata della seguente documentazione:

  • a)  di una relazione descrittiva dei relativi elementi di costo e contenenti tutti i dati necessari per il conteggio della misura del contributo da concedere;
  • b)  il piano di finanziamento;
  • c)  una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti che non sono stati richiesti altri contributi per lo stesso fine.

(4) L'amministrazione provinciale può richiedere ulteriore documentazione, qualora fosse necessaria per l'istruzione della domanda.

(5) L'entità dei contributi è conteggiata in base a criteri fissati annualmente dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e tenuto conto del disavanzo annuale dimostrato dal rispettivo ente richiedente e riconosciuto dall'amministrazione in proporzione alle spese fisse e a quelle variabili, al numero dei posti letto a disposizione nonché al numero degli/delle allievi/e ospitati/e nel corrispondente anno scolastico e alla retta mensile da pagare da questi ultimi. Un eventuale disavanzo dovuto ad ulteriori particolari situazioni di necessità deve essere dimostrato con apposita documentazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A)

Durata del vincolo di destinazione con riferimento all'entità del contributo da erogare

per contributi nella misura:

  • -  fino lire 100 milioni: 10 anni
  • -  da lire 100 milioni fino a lire 300 milioni: 11 anni
  • -  da lire 300 milioni fino a lire 350 milioni: 12 anni
  • -  da lire 350 milioni fino a lire 370 milioni: 13 anni
  • -  da lire 370 milioni fino a lire 390 milioni: 14 anni
  • -  da lire 390 milioni fino a lire 1100 milioni: 15 anni
  • -  da lire 1100 milioni fino a lire 1300 milioni: 16 anni
  • -  da lire 1300 milioni fino a lire 1500 milioni: 17 anni
  • -  da lire 1500 milioni fino a lire 1700 milioni: 18 anni
  • -  da lire 1700 milioni fino a lire 1900 milioni: 19 anni
  • -  da lire 1900 milioni fino a lire 2200 milioni: 20 anni
  • -  da lire 2200 milioni fino a lire 2500 milioni: 21 anni
  • -  da lire 2500 milioni fino a lire 2800 milioni: 22 anni
  • -  da lire 2800 milioni fino a lire 3100 milioni: 23 anni
  • -  da lire 3100 milioni fino a lire 3500 milioni: 24 anni
  • -  più di lire 3500 milioni: 25 anni
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