(1) Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e dell'articolo 7, comma 5, della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, la Giunta provinciale può concedere a favore degli enti di cui al precedente articolo 1 anche contributi per la gestione e per l'amministrazione ordinaria degli immobili destinati a collegi o convitti studenteschi e delle relative scuole ad essi annesse, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti.
(2) Per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e all'articolo 7, comma 5, della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, gli enti e le associazioni devono presentare una domanda alle competenti ripartizioni provinciali Scuola e Cultura.
(3) La domanda debitamente motivata e sottoscritta dal legale rappresentante degli enti deve essere corredata della seguente documentazione:
- a) di una relazione descrittiva dei relativi elementi di costo e contenenti tutti i dati necessari per il conteggio della misura del contributo da concedere;
- b) il piano di finanziamento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti che non sono stati richiesti altri contributi per lo stesso fine.
(4) L'amministrazione provinciale può richiedere ulteriore documentazione, qualora fosse necessaria per l'istruzione della domanda.
(5) L'entità dei contributi è conteggiata in base a criteri fissati annualmente dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e tenuto conto del disavanzo annuale dimostrato dal rispettivo ente richiedente e riconosciuto dall'amministrazione in proporzione alle spese fisse e a quelle variabili, al numero dei posti letto a disposizione nonché al numero degli/delle allievi/e ospitati/e nel corrispondente anno scolastico e alla retta mensile da pagare da questi ultimi. Un eventuale disavanzo dovuto ad ulteriori particolari situazioni di necessità deve essere dimostrato con apposita documentazione.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.