(1) Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le delibere di autorizzazione adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, il direttore dell'Agenzia per la Protezione civile 46) presenta una relazione alla Giunta provinciale sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione.