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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 491)
Regolamento di esecuzione in materia di regolazione dei corsi d'acqua e difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 32 (Svolgimento dei lavori)

(1)  L'inizio dei lavori viene disposto con verbale del direttore dell'Area funzionale bacini montani dell'Agenzia, o suo delegato. 43)

(2)  In caso di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse il direttore dell'Area funzionale bacini montani dell'Agenzia  può ordinare la sospensione dei lavori, disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne hanno determinato la sospensione oppure dichiarare risolto l'incarico. 44)

(3)  Qualora la sospensione si protragga per più di tre mesi, l'ente committente può chiedere la risoluzione dell'incarico.

(4)  La contabilità dei lavori ed i rendiconti delle spese vengono eseguiti secondo le disposizioni di cui al capo quarto del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

(5)  L'ente committente può chiedere all'Agenzia 45)  la presentazione di rendiconti mensili debitamente documentati.

(6)  Entro due mesi dalla presentazione del rendiconto finale l'ente interessato deve provvedere alla nomina del collaudatore stabilendo un termine per la presentazione degli atti di collaudo.

43)
L'art. 32, comma 1, è stato così modificato dall'art. 3, comma 2 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
44)
L'art. 32, comma 2, è stato così modificato dall'art. 3, comma 2 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
45)
L'art. 32, comma 5, è stato modificato ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.