(1) Le spese amministrative connesse con l'espletamento di questi lavori sono a carico degli enti committenti. Esse si considerano compensate in misura forfettaria ed in modo omnicomprensivo con gli interessi bancari maturati sulle somme anticipate ai sensi del precedente articolo 30, comma 3.
(2) Al termine di ogni anno detti interessi affluiscono sul conto della Tesoreria della Provincia e vengono introitati su un apposito capitolo del bilancio provinciale.