(1) Gli attraversamenti del demanio idrico non sono soggetti al pagamento di un canone. L'esenzione dal canone per dette concessioni si applica a partire dal 1o gennaio 2000. 32)
(2) Qualora il concessionario persegua finalità nell'interesse di una collettività, il componente di Giunta competente per materia può ridurre il canone fino all'azzeramento dello stesso, sempreché il richiedente non tragga alcun lucro dalla concessione.
(3) La riduzione del canone è disposta dal direttore dell'Agenzia per la Protezione civile 33), qualora si ravvisi un particolare interesse per il demanio.
(4) L'oggetto della concessione o dell'autorizzazione di cui al comma 2, è sottoposto al vincolo di destinazione che risulta dal provvedimento stesso. In caso di destinazione ad uso diverso è pronunciata l'immediata decadenza del provvedimento e l'interessato è obbligato al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio del canone previsto per il tipo di utilizzazione. 34)
(5) Possono essere esonerati dal pagamento del canone le occupazioni occasionali di durata non superiore ad una giornata e lo sfalcio d'erba sulle sponde e sugli argini.