(1) Le concessioni e le autorizzazioni sono soggette al pagamento di un canone stabilito in misura fissa o in misura proporzionale dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 25 della legge.
(2) Nel caso di concessione pluriennale, il canone è dovuto per intero se la concessione viene rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la concessione venga rilasciata nel secondo semestre.
I canoni di cui alla tariffa sono riscossi:
(3) In alternativa al pagamento annuale del canone il titolare della concessione può pagare in unica soluzione un importo corrispondente alla somma dei canoni dovuti per tutta la durata della concessione diminuito di un quarto. 31)