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g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1994, n. 11)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12: Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti

1)
Pubblicato nel B.U. 15 marzo 1994, n. 11.

Art. 1

(1)Per la concessione degli assegni di studio mensili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, e successive modifiche, le neolaureate e i neolaureati devono presentare domanda in carta legale all'Ufficio provinciale Formazione del personale sanitario, allegando i seguenti documenti:

  1. l’originale o una copia autentica del diploma di laurea o certificato di laurea rilasciato dalla competente università;
  2. nel caso di conseguimento del titolo di studio all'estero, l’originale o una copia autentica dell'attestato di riconoscimento o della richiesta di riconoscimento del titolo di studio;
  3. dichiarazione sul possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o una copia autentica dell’attestato equipollente rilasciato dall’istituto di lingua competente;
  4. attestato di frequenza del tirocinio pratico, rilasciato dalla/dal responsabile della struttura presso la quale viene svolto il tirocinio;
  5. copia autentica del registro delle presenze giornaliere al tirocinio.

(2) Le neolaureate e i neolaureati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e abbiano allegato alla domanda di concessione dell’assegno la richiesta per il riconoscimento del titolo di studio di cui al comma 1, lettera b), devono perfezionare la domanda presentando l’attestato di riconoscimento.

(3) Nella domanda la neolaureata o il neolaureato deve dichiarare di non percepire altri emolumenti, assegni o borse di studio e si impegna a comunicare immediatamente eventuali variazioni.

(4) Gli assegni sono corrisposti solo in caso di frequenza del tirocinio a tempo pieno, corrispondente ad almeno 20 giorni lavorativi al mese, fatta eccezione per i mesi con più giorni festivi.

(5) Possono usufruire degli assegni di studio di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 12/1993 coloro che sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente.

(6) Coloro che non sono in possesso di uno degli attestati di cui al comma 5 devono sostenere un esame per l’accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, consistente in una prova d’ascolto, in una prova scritta e in una prova orale. L’esame di accertamento delle conoscenze linguistiche è effettuato a cura di un esperto/un’esperta nella lingua italiana e di un esperto/un’esperta nella lingua tedesca. Esso mira ad accertare un livello di conoscenza delle due lingue corrispondente a quello previsto per il diploma di laurea. L’attestazione di superamento dell’esame di accertamento delle conoscenze linguistiche è valida ai soli fini della frequenza del tirocinio.

(7) L’importo massimo dell’assegno di studio mensile è di euro 1.500,00. 2)

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

2)
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 29 novembre 2016, n. 32. Vedi anche l'art. 1, comma 2, del D.P.P. 29 novembre 2016, n. 32.
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