Pubblicato nel B.U. 18 maggio 1993, n. 22.
(1) Ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione delle prove di esame.
(2) Per conseguire il diploma, l'allievo deve riportare in ciascuna delle due prove almeno sei decimi del punteggio totale a disposizione della commissione.
(3) Il diploma è sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice e viene rilasciato dall'assessore provinciale competente in materia di sanità.