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j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 ottobre 1993, n. 361)
Regolamento di esecuzione dell'articolo 32 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39 concernente contributi a organizzazioni di lavoratori

1)

Pubblicato nel B.U. 22 febbraio 1994, n. 8.

Art. 1 (Contributi per attività di formazione)

(1) Hanno diritto ai contributi di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, le associazioni e le istituzioni con sede in Provincia di Bolzano che:

  • a)  hanno fra i fini statutari quello della rappresentanza degli interessi dei lavoratori;
  • b)  svolgono almeno cinquecento ore all' anno di attività formativa o, nel caso di seminari e convegni, organizzano almeno quindici manifestazioni all'anno con una presenza media di almeno quindici partecipanti;
  • c)  garantiscono libertà di partecipazione alle attività promosse a tutti i lavoratori, rendendo pubblici i programmi;
  • d)  operano in modo continuativo sulla base di regolari programmi;
  • e)  concordano con il personale docente e con i partecipanti alle attività di formazione la programmazione e l' attuazione delle stesse;
  • f)  non perseguono fini di lucro.

(2) Possono beneficiare dei contributi anche le associazioni ed istituzioni che non raggiungono i limiti indicati alla lettera b) del comma 1, sempreché garantiscano libertà di partecipazione a tutti i lavoratori, rendendo pubblici i programmi, non perseguano scopi di lucro e diano opportune garanzie di continuità.

(3) Gli interventi formativi devono mirare ad impartire, secondo appropriati principi didattici e metodologici, da parte di personale qualificato, conoscenze di carattere professionale, sindacale o comunque attinenti al mercato del lavoro.

(4) L'unità temporale di formazione deve avere una durata minima di 45 minuti. Ad una unità temporale di formazione devono partecipare almeno otto persone.

Art. 2 (Studi e ricerche)

(1) Gli studi e le ricerche scientifiche per i quali viene richiesto un contributo devono riferirsi alle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori in Provincia di Bolzano.

Art. 3 (Contributi di investimento)

(1) Hanno diritto ai contributi di investimento di cui al comma 2 dell'articolo 32 della L.P. n. 39/1992 le associazioni ed istituzioni cui aderiscono almeno 5000 lavoratori. La relativa indicazione deve avvenire mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

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