Pubblicato nel B.U. 4 agosto 1992, n. 32.
(1) Sono giudicati idonei i candidati che, oltre ad aver superato la prova pratica di tiro, riportino un punteggio non inferiore a 6/10 in ogni singola materia d'esame di cui all'articolo 12, comma 8, della legge.
(2) La commissione redige un verbale sull'esito degli esami nonché un elenco nominativo dei candidati evidenziandone gli abilitati.