Pubblicato nel B.U. 4 agosto 1992, n. 32.
(1) L'esame finale del corso è diretto ad accertare le capacità teoriche e pratiche acquisite dall'allievo e consiste in una dissertazione di un caso pratico precedentemente elaborato in forma scritta.
(2) L'esame finale è sostenuto davanti ad apposita commissione, che viene nominata con deliberazione della Giunta provinciale ed è composta come segue:
(3) Funge da segretario della commissione il segretario della scuola.