Pubblicato nel B.U. 4 agosto 1992, n. 32.
(1) Alla fine di ogni anno scolastico si tengono gli scrutini finali nei quali il consiglio dei docenti valuta il profitto di ciascun allievo.
(2) Per essere ammesso al corso successivo, l'allievo deve conseguire una valutazione non inferiore a 6/10 in ciascuna materia.