Pubblicato nel B.U. 5 febbraio 1991, n. 6.
(1) Nell'ambito delle strutture di formazione professionale possono essere effettuate lavorazioni gratuite per conto terzi, esclusi i dipendenti della Provincia e loro familiari, i quali, all'atto della committenza, devono assumersi ogni rischio e responsabilità conseguenti a deficienze anche gravi delle lavorazioni stesse, in quanto eseguite da allievi in stato di formazione.
(2) Le commissioni di cui al comma 1 devono concernere esclusivamente lavorazioni rientranti nei piani didattici di cui all'articolo 1, e devono essere autorizzate dal direttore della scuola; il materiale necessario va messo a disposizione della scuola dal committente.
(3) Per le esercitazioni pratiche di allievi barbieri, parrucchieri ed estetisti, gli stessi possono avvalersi di modelli di loro scelta, ed i prodotti impiegati sono messi a disposizione gratuita dalla scuola.