Pubblicato nel B.U. 2 ottobre 1990, n. 45.
(1) I dipendenti della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti, il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della stessa, sono raggruppati nei seguenti tre comparti per la contrattazione collettiva e la stipulazione degli accordi sindacali:
La lettera d) è stata aggiunta dall'art. 1 del D.P.G.P. 23 luglio 1993, n. 28.
La lettera e) è stata aggiunta dall'art. 1 del D.P.G.P. 21 luglio 1994, n. 32.