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b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 261) 2)
Utilizzo dello stemma, del sigillo e del gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige

1)
Pubblicato nel B.U. 31 ottobre 1989, n. 47.
2)
Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 15 gennaio 2001, n. 2.

Art. 1 (Uso ufficiale dello stemma)

(1) Lo stemma della Provincia autonoma di Bolzano, concesso con D.P.R. 21 marzo 1983, viene riprodotto:

  1. sulle pubblicazioni e sugli atti amministrativi della Provincia;
  2. sui diplomi e sulla carta d'ufficio in uso alle strutture organizzative provinciali;
  3. sugli inviti diramati dall'amministrazione provinciale;
  4. sui manifesti, sugli atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente dalla Provincia;
  5. sulle insegne o targhe murali nelle sedi di uffici provinciali;
  6. su divise e altri indumenti in dotazione al personale provinciale; sulle targhe, coppe, medaglie ed altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
  7. su automezzi di proprietà provinciale ed adibiti a servizi pubblici.

(2) Il Presidente della giunta provinciale può autorizzare l'uso dello stemma sugli inviti, atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse da terzi con il patrocinio o il concorso della Provincia.

Art. 2 (Uso autorizzato)

(1) La riproduzione e diffusione dello stemma della Provincia su stampe, manifesti, pubblicazioni ed altri oggetti prodotti da terzi e volti a diffondere l'immagine culturale, turistica o socio-economica della Provincia, è subordinata ad autorizzazione del Presidente della giunta provinciale.

(2) La relativa domanda, corredata dal modello o disegno dell'oggetto su cui si intende applicare lo stemma e da una relazione esplicativa sull'uso che si intende farne, va presentata all'ufficio affari del gabinetto della presidenza. Nell'atto di autorizzazione sono determinati i limiti e le modalità d'uso dello stemma e la durata dell'autorizzazione stessa, che può essere revocata in ogni momento dal Presidente della giunta provinciale.

(3) L'ufficio affari del gabinetto della presidenza tiene il registro delle autorizzazioni all'uso dello stemma della Provincia, con indicazione delle generalità del relativo titolare, della durata dell'autorizzazione e del settore di attività interessato.

(4) In ogni caso non può essere fatto dello stemma un uso pregiudizievole agli interessi della Provincia.

Art. 3

(1) Il sigillo della Provincia, secondo il bozzetto-fac simile allegato A) al presente decreto, è di forma circolare. Al centro riporta lo stemma della Provincia e in corona la dicitura: "Autonome Provinz Bozen-Südtirol*Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige".

(2) Il sigillo è assegnato alla direzione generale, alle ripartizioni e agli uffici, alle intendenze scolastiche, ai circoli didattici di ogni ordine e grado, compresi quelli di scuola materna, e a ogni altra struttura organizzativa provinciale a rilevanza autonoma ed esterna.

(3) Alla intendenza scolastica ladina e ai circoli didattici di ogni ordine e grado, compresi quelli di scuola materna, delle località ladine è assegnato un sigillo realizzato secondo il bozzetto fac-simile allegato B) in forma trilingue.

(4) Il sigillo è apposto in calce agli atti ufficiali del Consiglio provinciale e dell'amministrazione provinciale.

(5) Della tenuta dei sigilli sono responsabili i funzionari preposti alla direzione delle strutture organizzative provinciali.3)

3)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 5 ottobre 1998, n. 30.

Art. 4 (Sanzioni)

(1) Chiunque faccia uso dello stemma o del sigillo della Provincia senza esserne autorizzato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1.755.4)

(2) Chiunque non osservi le prescrizioni impartite nell'atto di autorizzazione o non riproduca lo stemma secondo le caratteristiche e le colorazioni ufficiali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 886.4)

(3) Gli oggetti su cui è indebitamente riprodotto lo stemma della Provincia sono soggetti a confisca amministrativa ed il Presidente della giunta provinciale può disporne la distruzione totale o parziale a carico dei trasgressori.

(4) Le violazioni di cui ai precedenti articoli sono accertate dagli organi di polizia locale e forestale. La sanzione amministrativa è irrogata dal direttore della ripartizione provinciale 1. Si applicano le norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvate con decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1984, n. 16.5)

(5) Sono fatte salve le sanzioni penali per la contraffazione o l'uso abusivo dello stemma e del sigillo della Provincia autonoma di Bolzano previste dagli articoli 468 e seguenti del codice penale.

4)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 21, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
5)
Il comma 4 è stato modificato dall'art. 1 del D.P.P. 15 gennaio 2001, n. 2.

Art. 5

(1)Vengono esposti all’esterno dell’edificio in cui il Consiglio provinciale ha la sua sede centrale la bandiera dell’Unione europea e quella della Repubblica Italiana nonché, alla loro sinistra, il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, per il tempo in cui il Consiglio provinciale esercita le proprie funzioni ed attività, nonché in occasione delle seguenti ricorrenze:

  1. 7 gennaio (Festa del Tricolore)
  2. 11 febbraio (Patti lateranensi)
  3. 25 aprile (Anniversario della Liberazione)
  4. 1° maggio (Festa del Lavoro)
  5. 9 maggio (Giornata d'Europa)
  6. 2 giugno (Festa della Repubblica)
  7. 28 settembre (Anniversario dell'insurrezione popolare di Napoli)
  8. 4 ottobre (Solennità dei Santi Patroni d'Italia)
  9. 24 ottobre (Giornata delle Nazioni Unite)
  10. 4 novembre (Festa dell'Unità nazionale). 6)

(2) All'esterno del palazzo provinciale I, sede della Giunta provinciale e del Presidente della Provincia, secondo le modalità ed in occasione delle ricorrenze elencate al comma 1, è esposto il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

(3) All'esterno degli edifici sedi di direzione delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, secondo le modalità ed in occasione delle ricorrenze elencate al comma 1, nonché nei giorni di lezione ed esame, è esposto il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

(3/bis) Il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige è esposto, secondo le modalità di cui al comma 1, all'esterno degli edifici delle sezioni elettorali durante le consultazioni provinciali.7)

(4) In occasione di visite di autorità o delegazioni nazionali o straniere, statali o regionali, l'edificio in cui ha la sua sede centrale il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale o il Presidente della Provincia, a seconda dell'organo provinciale dal quale promana l'invito, può essere imbandierato, collocando, qualora le bandiere da esporre siano in numeri pari, in prima posizione la bandiera italiana, quindi, in ordine, la bandiera europea, la bandiera dello Stato o della Regione ospite ed infine il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, e, qualora le bandiere da esporre siano in numero dispari, in prima posizione la bandiera europea, al centro la bandiera italiana, in ultima posizione il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, e nelle residue posizioni le altre bandiere.

(5) Della corretta esposizione delle bandiere e del gonfalone di cui al presente articolo risponde il consegnatario dell'edificio da imbandierarsi.

(6) In occasione di cerimonie e pubbliche funzioni, a cui partecipano il Presidente o componenti la Giunta provinciale in rappresentanza ufficiale della Provincia, può essere utilizzato il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e portato da dipendenti provinciali appartenenti al corpo forestale.7)

(6/bis) Il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano è esposto altresì, unitamente alla bandiera della Repubblica italiana, a quella dell’Unione europea e a quella comunale, all’esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organi collegiali comunali, in occasione e per il tempo delle riunioni degli stessi. 8)

 

6)
L'art. 5, comma 1 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 marzo 2016, n. 10.
7)
L'art. 5 è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.P. 15 gennaio 2001, n. 2; il comma 3/bis è stato successivamente inserito dall'art. 1 del D.P.P. 14 aprile 2003, n. 13.
8)
L'art. 5, comma 6/bis, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 28 giugno 2012, n. 22.

Allegato A

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Allegato B

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