(1) La riproduzione e diffusione dello stemma della Provincia su stampe, manifesti, pubblicazioni ed altri oggetti prodotti da terzi e volti a diffondere l'immagine culturale, turistica o socio-economica della Provincia, è subordinata ad autorizzazione del Presidente della giunta provinciale.
(2) La relativa domanda, corredata dal modello o disegno dell'oggetto su cui si intende applicare lo stemma e da una relazione esplicativa sull'uso che si intende farne, va presentata all'ufficio affari del gabinetto della presidenza. Nell'atto di autorizzazione sono determinati i limiti e le modalità d'uso dello stemma e la durata dell'autorizzazione stessa, che può essere revocata in ogni momento dal Presidente della giunta provinciale.
(3) L'ufficio affari del gabinetto della presidenza tiene il registro delle autorizzazioni all'uso dello stemma della Provincia, con indicazione delle generalità del relativo titolare, della durata dell'autorizzazione e del settore di attività interessato.
(4) In ogni caso non può essere fatto dello stemma un uso pregiudizievole agli interessi della Provincia.