(1) L'assistente sociale competente, designato dal direttore dell'Ufficio provinciale famiglia e gioventù, segue costantemente l'affidamento dei minori e mantiene rapporti di collaborazione con la famiglia affidataria e con quella di origine.
(2) L'amministrazione provinciale, per garantire l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, mette a disposizione del personale incaricato strumenti di formazione, supervisione, aggiornamento, organizzazione del lavoro, direttamente o tramite enti ed istituzioni convenzionati.
(3) La vigilanza sull'affidamento è svolta dall'assistente sociale competente, che riferisce, tramite il direttore dell'Ufficio provinciale famiglia e gioventù, all'autorità giudiziaria competente.
(4) Il provvedimento che dispone l'affidamento consensuale può individuare servizi diversi delegati a svolgere la vigilanza sull'affidamento stesso.
(5) L'assistente sociale competente fornisce al direttore dell'Ufficio provinciale famiglia e gioventù almeno una volta all'anno, una relazione sulla situazione del minore in affidamento. Il predetto direttore può anche richiedere in ogni momento relazioni su casi specifici anche ad istanza dell'autorità giudiziaria.