(1) Per trasferimento dei diritti sull'uso dell'esercizio pubblico deve intendersi, rispettivamente, il trasferimento della conduzione ad altri che l'assumano in proprio e il trasferimento della proprietà dell'esercizio.
(2) La prova del trasferimento dell'azienda è fornita mediante esibizione di copia del contratto registrato e, nel caso di subingresso per causa di morte, di copia autentica del certificato di eredità.
(3) Accertato il trasferimento, il sindaco rilascia al subentrante la licenza richiesta o, nel caso questi intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, comma uno, della legge, l'autorizzazione provvisoria.
(4) Chi intende avvalersi della facoltà di cui all’articolo 14, comma 1, della legge, deve dimostrare il possesso, oltre che dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della stessa, anche della qualificazione professionale di cui all’articolo 20 della legge. 43)
(5) In caso di trasferimento temporaneo dell’esercizio, la licenza rilasciata al subentrante reca espressa menzione del suo carattere transitorio, in relazione alla temporaneità del trasferimento predetto. Riacquistato il possesso dell’esercizio, il cedente, purché abbia i requisiti prescritti, ha titolo al rilascio di una nuova licenza, corrispondente a quella posseduta originariamente e può avvalersi della facoltà di cui all’articolo 14, comma 1, della legge. 44)
(6) La valutazione della ragionevolezza dei termini di cui all'articolo 14, comma due, della legge è rimessa alla prudenziale valutazione del sindaco.
(7) Ai fini del rilascio della nuova licenza di esercizio a seguito della definizione del trasferimento a causa di morte è comunque richiesto il possesso di tutti i requisiti all'uopo previsti. Gli eredi continuatori dell'esercizio potranno avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, comma uno, della legge.