(1) La licenza di cui all'articolo 7, comma cinque, della legge non è richiesta per l'esercizio di rimesse di autoveicoli o vetture annesse ad esercizi ricettivi alberghieri od extralberghieri e riservate esclusivamente alla clientela ivi alloggiata e per l'esercizio di rimesse di autoveicoli o vetture senza fine di lucro.