(1) La licenza di cui all'articolo 7, comma cinque, della legge non è richiesta per l'esercizio di stabilimenti di bagni lacuali o fluviali e di piscine natatorie annessi ad esercizi ricettivi alberghieri od extralberghieri e riservati esclusivamente alla clientela ivi alloggiata, per i bagni e per le piscine non aperti al pubblico e per gli stabilimenti aventi esclusivamente scopo terapeutico. L'esercizio di questi ultimi è subordinato all'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 194 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive integrazioni e modificazioni.