(1) Gli alberghi per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di gruppi di giovani e dei rispettivi accompagnatori, condotte con finalità di lucro.
(2) Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di giovani o di gruppi di giovani e dei rispettivi accompagnatori, condotte senza finalità di lucro da enti, associazioni o circoli. 22)