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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Supp. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

TABELLA C
Classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici 81)

 

1. I campeggi sono classificati, secondo i seguenti principi e in base ai requisiti indicati nella tabella di classificazione, tramite l’assegnazione di un numero di stelle da una a cinque. Il campeggio a “una stella” è il più semplice, quello a “cinque stelle” è quello più attrezzato e confortevole. 82)

2. I villaggi turistici sono classificati tenuto conto della qualità, della dotazione e della superficie delle unità abitative, nonché in base ai requisiti indicati nella tabella di classificazione dei campeggi relativi alle attrezzature complementari, sportive e ricreative.

3. I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad un campeggio sono:

  1. la superficie della piazzola o posto equipaggio tipo;
  2. la dotazione di servizi igienico-sanitari in relazione alla capacità ricettiva;
  3. la dotazione di servizi vari;
  4. la dotazione di attrezzature complementari;
  5. la dotazione di attrezzature sportive e ricreative.

4. Intendesi per posto equipaggio o piazzola la superficie a disposizione di ciascun equipaggio per la sua sosta.

5. Intendesi per equipaggio tipo, valutato per convenzione in 4 persone, l'insieme armonico di persone che pernottano nel campeggio usufruendo di un unico posto per equipaggio. Ove la piazzola fosse occupata da un equipaggio inferiore a tre persone, potrà prevedersi l'insediamento di altro equipaggio di consistenza non superiore a due persone, fatto salvo il consenso del primo arrivato.

6. Intendesi per superficie totale di un campeggio la reale superficie recintata di tutto il complesso indipendentemente dall'uso a cui essa è destinata.

7. Intendesi per superficie destinata per campeggiare, e cioè destinata alle piazzole, quella ottenuta depurando la superficie totale di tutte le aree comuni e di servizio.

8. Qualora gli apprestamenti destinati agli ospiti sprovvisti di propria attrezzatura per il soggiorno e il pernottamento (bungalows, ecc.) siano dotati di servizi igienici propri, il numero complessivo degli apparecchi in dotazione sarà rapportato alla ricettività complessiva ridotta del numero dei posti letto ricavati in detti apprestamenti.

9. Le prescrizioni indicate sono intese come requisiti obbligatori necessari per la classificazione nelle singole categorie.

Per le categorie superiori ad una stella, la classificazione può essere attribuita anche in mancanza di non più di due requisiti obbligatori, quando tale mancanza sia compensata dalla presenza di almeno due attrezzature complementari o sportive e ricreative non prescritte. La dimensione delle piazzole è però un requisito obbligatorio imprescindibile. 83)

81)
All'allegato E sono state aggiunte le tabelle C, D 1 e 2 dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 28 maggio 2014, n. 18.
82)
Il comma 1 della Tabella C, allegato E è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 9 maggio 2019, n. 12.
83)
Il comma 9 della Tabella C, allegato E è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, del D.P.P. 9 maggio 2019, n. 12.
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