Pubblicato nel B.U. 7 marzo 1989, n. 11.
(1) Qualora il periodo di specializzazione e/o di pratica viene espletato a tempo definito, il computo della durata del periodo, ai sensi dell'articolo precedente, viene effettuato proporzionalmente alle ore effettivamente espletate, considerando per tempo pieno una giornata di otto ore.