Pubblicato nel B.U. del 21 giugno 1988, n. 27.
(1) I risultati dei controlli Inter-Lab vengono comunicati alla commissione provinciale per l'ordinamento dei servizi di patologia, alla quale spetta, in caso di insufficienze ripetutamente accertate o ripetuta non partecipazione al programma di controllo, proporre alla Giunta provinciale a prendere misure idonee.
(2) L'Assessore alla sanità indica il personale del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi - Sezione medica- autorizzato ad effettuare gli accertamenti sul luogo per verificare l'esecuzione delle due forme di controllo.