Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 novembre 1987, n. 52.
(1) I candidati al conseguimento del titolo di terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali sono tenuti a partecipare alle lezioni teoriche, al tirocinio pratico e a tutte le altre attività didattiche previste.
(2) Le assenze, per qualsiasi motivo, devono essere immediatamente giustificate e motivate per iscritto, in caso di malattia mediante certificato medico da presentarsi al consiglio direttivo.
(3) Le ore di tirocinio pratico non svolte, devono essere in ogni caso recuperate.