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m) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 71)
Regolamento di attuazione alla legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni

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1)
Pubblicato nel B.U. 3 giugno 1986, n. 23.

Art. 6 (Titolari di aziende agricole ammissibili a contributi)

(1) Agli effetti del presente regolamento di attuazione, i titolari di aziende agricole sono classificati in:

  1. colui, che conduce a titolo principale in zone montane un'azienda agricola con un patrimonio di bestiame fino a 20 unità capi grossi, in seguito chiamata semplicemente UBA;
  2. colui, che conduce a titolo principale in zone montane un'azienda agricola con un patrimonio di bestiame da 20 a 40 UBA;
  3. colui, che conduce a titolo principale in zone montane un'azienda agricola con un patrimonio di bestiame da 40 a 80 UBA;
  4. colui, che conduce a titolo principale un'azienda fruttiviticola con superficie produttiva fino a 2 ettari e colui, che conduce a titolo principale un'azienda ortofrutticola a pieno campo delle stesse dimensioni;
  5. colui, che conduce a titolo principale un'azienda fruttiviticola con superficie produttiva da due fino a quattro ettari, colui, che conduce a titolo principale un'azienda ortofrutticola a pieno campo delle stesse dimensioni, colui, che conduce a titolo principale una giardineria con serre fino a 1000 m² di superficie e colui, che conduce a titolo principale un vivaio fino a 50.000 piante o fino a 100.000 barbatelle;
  6. colui che conduce a titolo principale un'azienda fruttiviticola con superficie produttiva da quattro a sei ettari o un'azienda ortofrutticola a pieno campo delle stesse dimensioni, oppure una giardineria con serre di dimensione da 1000 a 2000 m² di superficie o un vivaio da 50.000 a 100.000 piante o da 100.000 a 200.000 barbatelle;
  7. colui che conduce a titolo principale una delle aziende previste dalle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f) aventi dimensioni superiori a quelle indicate e gli imprenditori agricoli che per la conduzione della propria azienda si avvalgono di collaboratori esterni;
  8. colui che conduce personalmente, ma a titolo non principale, una delle aziende previste dalle precedenti lettere a) e d), il cui reddito principale proviene da un'azienda non agricola con non più di due lavoratori dipendenti oppure da lavoro dipendente;
  9. colui che conduce a titolo non principale una delle aziende di cui alle lettere da a) a g), ed il cui reddito principale proviene da un'azienda con più di due collaboratori o dall'esercizio di una libera professione o da una attività di lavoro dipendente con funzioni direttive. 4)

(2) Considerata la diversa redditività delle aziende fruttiviticole ed ortofrutticole a pieno campo, la superficie produttiva viticola ed ortofrutticola a pieno campo viene moltiplicata con un coefficiente di correzione di 0,6.5)

4)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 29 maggio 1987, n. 7, e dall'art. 2 del D.P.G.P. 2 marzo 1993, n. 7.
5)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.G.P. 2 marzo 1993, n. 7.
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