(1) A favore dei titolari di aziende agricole, rispetto ai quali sussistono almeno cinque dei requisiti caratterizzanti la posizione in situazioni estreme di cui al seguente comma e comprendenti comunque i presupposti ivi previsti sotto le lettere a) e g), la Giunta provinciale può concedere per le finalità previste nel precedente articolo contributi in conto capitale fino all'importo massimo del 75% della spesa ammessa o contributi annui o semestrali costanti posticipati fino alla misura corrispondente a quella necessaria per l'intera copertura degli interessi sulla spesa ammessa.
(2) Agli effetti del presente articolo, il titolare di un'azienda agricola si trova in una situazione estrema, quando sussistono i seguenti presupposti:
(3) La Giunta provinciale può concedere a titolari di aziende agricole un contributo in conto capitale per gli scopi di cui all'articolo 11 nella misura massima del 65% della spesa ammessa a finanziamento a condizione che: