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m) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 71)
Regolamento di attuazione alla legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni

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1)
Pubblicato nel B.U. 3 giugno 1986, n. 23.

Art. 11 (Fabbricati rurali ad uso abitazione e relative pertinenze) 9)

(1) Sono ammessi ai contributi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento e l'acquisto di fabbricati rurali ad uso di abitazione i titolari di aziende agricole, il cui nucleo familiare non abbia la proprietà di superficie abitabile sufficiente ed in buono stato di manutenzione, nonché coloro, il cui nucleo familiare, pur avendola, non possa disporne per fondati motivi da accertare di volta in volta.10)

(2) Per la costruzione dei fabbricati di cui nel precedente comma, possono essere ammessi a contributo per una superticie utile non superiore a 125 m² i costi di costruzione per m² o m³ non superiori a quelli determinati dalla Giunta provinciale per l'edilizia residenziale ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni. A tale fine si applica il costo di costruzione valevole nel semestre, in cui viene rilasciato il nullaosta per l'assunzione del credito o concesso il contributo dalla Giunta provinciale.10)

(2/bis) Per l'ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento e l'acquisto dei fabbricati di cui al primo comma, le spese ammesse non possono superare i costi ammissibili per una superficie utile di 125 m² ai sensi del precedente comma indipendentemente dalla superticie globale, a cui i costi ammessi effettivamente si riferiscono.10)

(3) Agli effetti del presente regolamento sono considerate pertinenze dei fabbricati rurali ad uso abitazione, i locali siti nel fabbricato stesso ed adibiti ad uso agricolo. Il loro costo di costruzione per metro quadrato è ammissibile a contributo per un importo non superiore al trenta per cento rispetto a quello di cui al comma 2.11)

(4) Sulla spesa ammessa a contributo possono essere concessi contributi in conto capitale o contributi sugli interessi nelle misure contenute nel primo comma dell'articolo 9, ovvero contributi annui o semestrali costanti posticipati. I contributi annui o semestrali costanti posticipati possono essere concessi fino alla misura corrispondente a quella necessaria per l'intera copertura degli interessi per il credito agrario di miglioramento, fino alla stessa misura dedotti tre punti percentuali e fino alla misura corrispondente a quella, nella quale permane a carico del beneficiario il tasso minimo determinato dall'amministrazione centrale in attuazione dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo che il beneficiario appartenga rispettivamente alla prima, seconda o terza categoria ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento di attuazione.

(5) Non sono ammessi ai contributi previsti nel presente articolo i titolari di aziende agricole di cui sotto le lettere g) ed i) dell'articolo 6 del presente regolamento di attuazione.

9)
Vedi anche la delibera della Giunta provinciale 25 febbraio 2014, n. 216, punto 5.
10)
I commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'art. 4 del D.P.G.P. 29 maggio 1987, n. 7.
11)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.G.P. 2 marzo 1993, n. 7.
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